{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-141_1996-08-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10651&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bd9c93c7f286aade4b8c4d2071bce4bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.08.1996 16.1995.141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:09:38", "Checksum": "f9e8f2a7e5c523db2310082ed0766951", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.08.1996 16.1995.141\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA tal fine la convenuta ha prodotto il contratto di investigazione sottoscritto dalle parti (doc. 1) che al suo punto 2 prevede una remunerazione oraria di fr. 60.- per ogni agente impegnato nel pedinamento - nella fattispecie due persone - e il pagamento a carico della mandante di fr. 1.- per ogni chilometro percorso. Mentre questo documento attesta il costo unitario delle prestazioni della convenuta, il rapporto di investigazione (doc. B) indica l’impiego di tempo dei due agenti preposti al pedinamento.\nControversa nella concreta fattispecie è la questione di sapere se anche le ore non propriamente impiegate nella sorveglianza, ossia quelle utilizzate per i vari spostamenti (in totale 30.5 ore), debbano essere remunerate secondo la tariffa oraria, tesi quest’ultima sostenuta dalla convenuta e non condivisa dal pretore.\nA mente di questa Camera la conclusione del primo giudice secondo la quale soggette a remunerazione oraria sono solo le ore effettivamente utilizzate dai due agenti della convenuta per la sorveglianza del marito dell’istante, è invero opinabile, ma non arbitraria. Infatti, ritenuto che il contratto sottoscritto dalle parti non specifica nulla a proposito delle trasferte, salvo l’obbligo a carico della mandante di pagare fr. 1.- al chilometro, incombeva alla mandataria provare che anche il tempo impiegato per gli spostamenti di cui si é detto - ad esempio in base agli usi tariffali del settore- dev’essere remunerato secondo la tariffa oraria, ciò che non si può dedurre dal solo contenuto del contratto (cfr. Weber, in Comm. di Basilea, art.394 CO, n. 38). Che - nel caso concreto- gli spostamenti sul luogo del pedinamento (andata e ritorno) fossero invero esclusi dalla tariffa di fr. 60.--/h, potrebbe essere indiziato dal comportamento della convenuta che non si è dimostrata particolarmente attenta nel limitare all’indispensabile questi lassi di tempo: il primo giorno si riserva ore 2 ½ per preparare la propria partenza e impiega poi la bellezza di 6 ore per raggiungere __________ in automobile; l’ultimo giorno, dopo il colloquio conclusivo con la mandante, avvenuto per telefono alle 21.00, raggiunge poi __________ solo dopo 4 ½ . Fossero questi lassi di tempo da considerare alla stregua del tempo da dedicare alle prestazioni specifiche del mandato, il comportamento della convenuta apparirebbe - salvo prova del contrario - inspiegabilmente incompatibile con l’obbligo di fedeltà del mandatario, nel senso più lato inteso dalla dottrina (cfr. Weber, op.cit., art. 398 CO, n. 8 e 9).\n7. Per quanto attiene alle spese di trasferta, il pretore ha ammesso unicamente quelle documentate e relative allo spostamento da __________ a __________ (luogo del pedinamento) e ritorno, per fr. 544.- (doc. 6), mentre non ha riconosciuto le ulteriori trasferte fatturate dalla convenuta. Anche su questo punto il giudizio pretorile, ancorché severo nei confronti della convenuta ponendo a carico di quest’ultima l’obbligo di quantificare anche gli spostamenti avvenuti sul luogo del pedinamento (prova peraltro non impossibile in quanto sarebbe bastata una lettura del contachilometri del veicolo utilizzato), non può essere considerato arbitrario. Di fronte alla chiara contestazione di cui al punto 5 dell’istanza “le spese fatturate non sono giustificate e appaiono manifestamente eccessive e mai pattuite”, incombeva alla mandataria l’onere di provare la fondatezza delle stesse.\n8. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Camera non ravvisa nelle argomentazioni e nelle conclusioni del giudice elementi suscettibili di inverarne gli estremi del rimedio di cassazione invocato né per quanto attiene ad un’arbitraria valutazione delle prove acquisite agli atti né - tantomeno - per quanto attiene ad un’arbitraria applicazione di norme di diritto materiale o formale.\nIl ricorso deve pertanto essere respinto.\n9. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 8 settembre 1995 __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.-\nb) spese fr. 50.-\nT o t a l e fr. 250.-\ngià anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}