{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-141_1996-08-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10651&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bd9c93c7f286aade4b8c4d2071bce4bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.08.1996 16.1995.141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:09:38", "Checksum": "f9e8f2a7e5c523db2310082ed0766951", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.08.1996 16.1995.141\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 settembre 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 17 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 8 marzo 1993 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del credito di fr. 2’459.90 oltre accessori nonchè il pagamento di fr. 2’000.- a titolo di indebito arricchimento, domanda quest’ultima respinta dal primo giudice che ha dichiarato inesistente limitatamente a fr. 2’325.80 oltre accessori il debito dell’istante nei confronti della convenuta,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con sentenza 23 febbraio 1993 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, in accoglimento dell’istanza 7 dicembre 1992 inoltrata dalla __________, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano notificatole per il recupero di fr. 2’459.90 oltre accessori, importo corrispondente al saldo della fattura emessa dall’istante il 2 settembre 1992 per le proprie prestazioni professionali derivanti dal mandato di investigazione sottoscritto dalla convenuta il 14 agosto 1992.\nA valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la “conferma di rapporto finale” (doc. D) sottoscritta dalla convenuta il 2 settembre 1992.\n2. Con istanza 8 marzo 1993 __________ ha postulato il disconoscimento del menzionato debito contestando la corretta esecuzione del mandato di investigazione affidato all’istante nonchè gli importi fatturati per l’onorario e le spese, ritenuti ingiustificati ed eccessivi. A titolo di indebito arricchimento l’istante fa inoltre valere un importo di fr. 2’000.- versato a titolo di acconto alla convenuta e di cui chiede la restituzione.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver svolto il mandato in modo corretto e conformemente alle direttive della mandante. Per quanto attiene alle sue prestazioni professionali, ossia agli onorari e alle spese vive, osserva che le stesse sono state calcolate sulla base dei criteri contenuti nel contratto sottoscritto dalle parti e che sono sufficientemente documentate .\n3. Con il querelato giudizio il primo ha giudice ha concluso alla corretta esecuzione da parte della convenuta del mandato di investigazione affidatole, quindi all’obbligo di remunerazione a carico dell’istante, rispettivamente alla reiezione della sua azione per indebito arricchimento. Il pretore ha nondimeno ridotto la pretesa della convenuta a complessivi fr. 5’133.80 anzichè i fatturati fr. 7’459.40. Egli ha riconosciuto alla convenuta unicamente le ore di lavoro effettivamente prestate per la sorveglianza, per un totale di 66 ore per entrambi gli agenti, ossia fr. 3’960.-. Per quanto attiene alle spese, il cui obbligo di rifusione compete alla mandante sulla base dell’art. 402 CO, il pretore ha riconosciuto alla convenuta unicamente quelle documentate, ossia fr. 544.- per la trasferta __________ / __________ e ritorno (doc. 6), e fr. 629.60 per le ulteriori spese (plico doc. 5).\nIl primo giudice, deducendo gli acconti di fr. 5’000.- versati dall’istante, ha quindi riconosciuto alla convenuta un saldo di fr. 133.80, ragione per la quale gli ha dichiarato inesistente il debito dell’istante per fr. 2’325.60, importo erroneamente riportato nel dispositivo in fr. 2’352.80.\n4. Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver effettuato delle ingiustificate decurtazioni sulle poste fatturate, in specie sulle ore prestate - non tenendo conto di quelle utilizzate per gli spostamenti - nonchè sui chilometri percorsi.\nAl ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n6. In caso di controversia sul quantum della mercede, spetta al mandatario l’onere della prova circa gli elementi di calcolo della stessa e la loro accettazione da parte del mandante o quantomeno la loro adeguatezza (Fellmann, Commentario bernese, 1992, n. 439 ad art. 394 CO)."}