b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che esse non sarebbero comunque tali da inficiare la pretesa dell’istante alla quale la convenuta ammette di avere conferito l’incarico di procedere all’esecuzione dei lavori oggetto della fattura litigiosa (p.to 1 ricorso), e alla quale non possono essere opposti eventuali accordi che la convenuta sostiene di aver concluso con la proprietaria dello stabile; che abbondanzialmente va rilevato che il credito di fr. 3’139.- fatto valere dall’istante risulta comprovato dalla documentazione agli atti, in particolare dai doc.