{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-140_1995-12-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10649&nX40_KEY=4711553&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bb4f83b2c8e4b8eb14e68bdc3130237b"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.12.1995 16.1995.140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:58:19", "Checksum": "e4ed4a52ab42a2a5c96ac9e6f28a0b89", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.12.1995 16.1995.140\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 1995 presentato da\nla sentenza 11 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 15 novembre 1994 da\ncon la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 3’139.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 15 novembre 1994 la __________, ditta specializzata in arredamenti per cucine, ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’139.- a saldo delle fatture emesse il 21 luglio 1993 (doc. A) e l’11 agosto 1993 (doc. B) per lavori effettuati per conto della convenuta presso uno stabile a __________;\nche alle due udienze indette per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto di comparsa;\nche con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo compro-vato il credito dell’istante e accertata l’assenza di una qualsiasi contestazione da parte della convenuta, ha accolto l’istanza;\nche con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;\nche con osservazioni 4 ottobre 1995 la controparte chiede la reiezione del gravame;\nche giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;\nche nel caso concreto il ricorso 4 settembre 1995 non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice e non è pertanto possibile desumere dal suo contenuto alcun titolo di cassazione;\nche in ogni caso le argomentazioni ricorsuali, proposte per la prima volta in questa sede non possono essere tenute in considerazione in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;\nche esse non sarebbero comunque tali da inficiare la pretesa dell’istante alla quale la convenuta ammette di avere conferito l’incarico di procedere all’esecuzione dei lavori oggetto della fattura litigiosa (p.to 1 ricorso), e alla quale non possono essere opposti eventuali accordi che la convenuta sostiene di aver concluso con la proprietaria dello stabile;\nche abbondanzialmente va rilevato che il credito di fr. 3’139.- fatto valere dall’istante risulta comprovato dalla documentazione agli atti, in particolare dai doc. A e B sui quali figura chiaramente che gli sconti ivi indicati sarebbero stati concessi unicamente in caso di pagamento entro 10 giorni, caso contrario gli stessi sarebbero stati conteggiati;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso 4 settembre 1995 __________ è nullo.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 80.- quale indennità di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}