b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che esse non sarebbero comunque tali da inficiare la pretesa dell’istante al quale la convenuta ammette di avere conferito l’incarico di procedere all’esecuzione dei lavori oggetto della fattura litigiosa (p.to 1 ricorso), e al quale non possono essere opposti eventuali accordi che la convenuta sostiene di aver concluso con la proprietaria dello stabile; che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: