CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: I. Il ricorso 1° settembre 1995 __________ è accolto Di conseguenza la sentenza 30 agosto 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico dell’avv. __________ che rifonderà alla ricorrente fr. 10.- a titolo di indennità di questa sede. III. Intimazione: