2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5); che nella concreta fattispecie la ricorrente invoca la violazione di norme di diritto processuale, ciò che permette di concludere alla ricevibilità del ricorso in quanto implicitamente basato sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; che secondo l’art. 285 cpv.