che di conseguenza, la decisione impugnata che ha riconosciuto a torto l’esistenza di un valido titolo esecutivo a favore del procedente, deve essere annullata in quanto contraria all’art. 80 LEF; che al convenuto che non ha presenziato all’udienza di contraddittorio, non vengono assegnate ripetibili per la prima sede; che la natura della procedura e l'entità dell'incomodo a carico della parte ricorrente -che nemmeno può pretendere l'applicazione della TOA agendo personalmente- giustificano un'indennità minima a titolo di ripetibili; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: