9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.); che questo esame comprende anche la verifica dell’identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta; che nella concreta fattispecie, non vi è identità tra i creditori indicati nella sentenza 24 novembre 1994 prodotta a valere quale titolo esecutivo, e quello figurante sul PE, ossia l’avv. __________; che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, agli atti non figura alcuna cessione di credito a favore dell’avv. __________ nè quest'ultimo ha mai ritenuto di essere cessionario delle pretese fatte valere;