che la stessa conclusione s'imporrebbe anche per quanto attiene agli interessi di mora, riconosciuti dal giudice la tasso legale del 5%, non avendo le parti concluso una diversa pattuizione (art. 104 cpv. 1 e 2 CO); che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv.