che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato; che in concreto dallo scritto 30 agosto 1995 con il quale l’insorgente si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede, non è possibile desumere il titolo di cassazione invocato; che in ogni caso il giudizio impugnato non potrebbe essere annullato, ritenuto che l’istante non ha prodotto alcun documento (contratto di locazione o altro scritto) dal quale poter dedurre l’esistenza di un riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;