2’300.-; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza di un valido riconoscimento di debito limitatamente a fr. 2’300.-, importo che il conduttore ha riconosciuto di dovere alla controparte all’udienza del 12 giugno 1995 dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco, ha accolto l’istanza limitatamente a quest’importo non sussistendo per la rimanenza un valido titolo di riconoscimento di debito; che con lettera 30 agosto 1995 __________, giusitifcando la sua assenza dal contraddittorio per motivi di forza maggiore, insorge contro il predetto giudizio chiedendo l’integrale accoglimento della sua istanza previo riesame della fattispecie;