Il ricorso per cassazione 31 agosto 1995 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 22 agosto 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.-, da anticipare dall’istante, deve essere posta a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 50.- a titolo di indennità. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.