Auflage, I. Teil, p. 126 e 127); che rinunciando a presenziare all’udienza, la convenuta si è preclusa la facoltà di formulare precise contestazioni in merito alle pretese dell’istante, sia con riferimento ad un’eventuale eccedenza del quantum di imposta rispetto alla sua quota ereditaria che con riferimento al calcolo degli interessi di mora (dovuti ex lege giusta l’art. 116 IFD) e alle spese, accessori questi che risultano dagli attestati di carenza beni (doc. B e C) parificati dalla legge ad un riconoscimento di debito (art. 149 cpv.