che quindi, nei confronti dell’ente pubblico, ogni erede assume gli obblighi fiscali del defunto, in specie quello di pagare le imposte rimaste insolute, ma limitatamente alla parte di eredità che gli spetterebbe nell’ambito della divisione successoria (Rivier, Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 1980, pag. 352, n. 3; Känzig, Wehrsteuer, 1982, 2. Auflage, I. Teil, p. 126 e 127);