1 CPC prevede espressamente che la citazione delle parti a comparire al contraddittorio deve avvenire entro un breve termine; che va comunque rilevato che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestiva-mente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89); che pertanto il diritto fondamentale delle parti di essere sentite -cui implicitamente allude il ricorrente- non è stato violato; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anhe alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv.