che infatti, rinviando l’udienza prevista dal 9 al 16 agosto 1995 il primo giudice non ha commesso alcuna violazione di norme procedurali; al contrario, trattandosi di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, quindi di per sé rapida, l’art. 387 cpv. 1 CPC prevede espressamente che la citazione delle parti a comparire al contraddittorio deve avvenire entro un breve termine; che va comunque rilevato che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestiva-mente tutelare i propri interessi (DTF 113