{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-134_1995-09-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10641&nX40_KEY=4711558&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "28b6af11b036b108fbf8449389c0f3f4"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.09.1995 16.1995.134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:56:51", "Checksum": "a2f6d178f734ffd8cc29fadeb65f5827", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.09.1995 16.1995.134\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso 28 agosto 1995 presentato da\nla sentenza 16 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 25 luglio 1995 da\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 25 luglio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 7’365.30 oltre accessori, importo al pagamento del quale il convenuto è stato condannato con sentenza 2 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;\nche con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza, accertata l’esistenza di un valido titolo esecutivo nella sentenza 2 maggio 1995 regolarmente cresciuta in giudicato e alla quale l’escusso non ha opposto alcuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare all’udienza indetta per il contradditorio;\nche con scritto 28 agosto 1995, indirizzato alla Pretura di Locarno-Campagna e trasmesso per competenza a questa Camera, __________ chiede il riesame della sentenza di prime cure osservando di non aver potuto partecipare al contraddittorio -rinviato dal 9 al 16 agosto- poichè assente durante le ferie dell'edilizia;\nche giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;\nche nella concreta fattispecie lo scritto 28 agosto 1995 di __________, con il quale si limita a chiedere il riesame della sentenza pretorile non avendo potuto far valere le proprie ragioni all’udienza indetta per il contradditorio, non adempie ai requisiti sopra menzionati;\nche in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rileva infondato là dove rimprovera al pretore di aver rinviato l’udienza ad una data troppo vicina a quella inizialmente prevista;\nche infatti, rinviando l’udienza prevista dal 9 al 16 agosto 1995 il primo giudice non ha commesso alcuna violazione di norme procedurali; al contrario, trattandosi di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, quindi di per sé rapida, l’art. 387 cpv. 1 CPC prevede espressamente che la citazione delle parti a comparire al contraddittorio deve avvenire entro un breve termine;\nche va comunque rilevato che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestiva-mente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89);\nche pertanto il diritto fondamentale delle parti di essere sentite -cui implicitamente allude il ricorrente- non è stato violato;\nche giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anhe alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art, 147 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\n1. Il ricorso 28 agosto 1995 di __________ è respinto.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.\n3. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}