Per quanto attiene al riconoscimento alla convenuta di un importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili ridotte, decisione pure impugnata dalla ricorrente, va rilevato che anche la parte che non è patrocinata da un legale ha diritto a un’indennità per compensare il dispendio di tempo e gli inconvenienti del processo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 6). Anche su questo punto la decisione pretorile, frutto dell’applicazione di questo principio, non ha ragione di essere annullata. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.