7. A prescindere dalle carenze probatorie imputabili all’istante, il ricorso pur indicando correttamente il titolo di cassazione invocato, si limita a riproporre in questa sede la versione dei fatti dell’istante senza dimostrare che quella del pretore sarebbe arbitraria, ossia contraddetta dalle risultanze istruttorie. Ne discende che il ricorso in esame, nel quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto. 8. Per quanto attiene al riconoscimento alla convenuta di un importo di fr.