E) di due macchine prodotte dalla ditta italiana, non hanno però dato esito positivo nel senso del perfezionamento di ulteriori accordi contrattuali. Con istanza 7 novembre 1994 la __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’388.-, corrispondenti alle spese sostenute in relazione all’inadempimento da parte della convenuta degli impegni assunti nei suoi confronti (mancato guadagno, spese per la stesura di un contratto di esclusiva, spese telefoniche e di trasferta) e nei confronti della ditta italiana a dipendenza del mancato ritiro delle due macchine ordinate l’8 giugno 1994 (doc.