{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-133_1996-07-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10640&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "170dbcae2768e449f43437794ca62bb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.07.1996 16.1995.133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:18:44", "Checksum": "310d3a5e1a067cb1d74bdd9995b74d82", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.07.1996 16.1995.133\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn applicazione di questo principio fondamentale, competeva all’istante provare il benfondato della sua pretesa allegando la prova del credito e ancor prima quella del titolo sul quale lo stesso si fonda, ossia il preteso perfezionamento di un accordo a tenore del quale la convenuta le avrebbe conferito l’incarico, a titolo oneroso, di farle ottenere la rappresentanza in esclusiva per il Ticino dei prodotti della ditta __________ prove che l’istruttoria di causa non ha evidenziato .\n7. A prescindere dalle carenze probatorie imputabili all’istante, il ricorso pur indicando correttamente il titolo di cassazione invocato, si limita a riproporre in questa sede la versione dei fatti dell’istante senza dimostrare che quella del pretore sarebbe arbitraria, ossia contraddetta dalle risultanze istruttorie.\nNe discende che il ricorso in esame, nel quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.\n8. Per quanto attiene al riconoscimento alla convenuta di un importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili ridotte, decisione pure impugnata dalla ricorrente, va rilevato che anche la parte che non è patrocinata da un legale ha diritto a un’indennità per compensare il dispendio di tempo e gli inconvenienti del processo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 6). Anche su questo punto la decisione pretorile, frutto dell’applicazione di questo principio, non ha ragione di essere annullata.\nAlla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 25 agosto 1995 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 200.-\ngià anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}