{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-133_1996-07-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10640&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "170dbcae2768e449f43437794ca62bb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.07.1996 16.1995.133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:18:44", "Checksum": "310d3a5e1a067cb1d74bdd9995b74d82", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.07.1996 16.1995.133\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 agosto 1995 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 4 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 novembre 1994 nei confronti della\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’388.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 1’600.- oltre interessi del 5% dal 23 agosto 1994,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel 1994 la __________ (in seguito: __________) ha proposto alla ditta __________ di __________ la vendita, con diritto di esclusiva sul territorio ticinese, di macchine utensili della ditta __________ di __________. Le trattative tra le due ditte, fatto salvo l’acquisto da parte della __________ in data 8 giugno 1994 (doc. E) di due macchine prodotte dalla ditta italiana, non hanno però dato esito positivo nel senso del perfezionamento di ulteriori accordi contrattuali.\nCon istanza 7 novembre 1994 la __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’388.-, corrispondenti alle spese sostenute in relazione all’inadempimento da parte della convenuta degli impegni assunti nei suoi confronti (mancato guadagno, spese per la stesura di un contratto di esclusiva, spese telefoniche e di trasferta) e nei confronti della ditta italiana a dipendenza del mancato ritiro delle due macchine ordinate l’8 giugno 1994 (doc. N), oltre alla commissione di sua spettanza per la vendita di un autocarro della convenuta.\nLa convenuta ha riconosciuto all’istante unicamente il diritto alla provvigione sulla vendita del veicolo per un importo di fr.1’600.-, mentre ha contestato le ulteriori pretese;\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente all’importo riconosciuto di fr. 1’600.-, non sussistendo per la differenza una prova del benfondato delle pretese dell’istante, con particolare riferimento al mancato guadagno e alle spese esposte.\n3. Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver fatto propria la tesi della convenuta, ossia negandole il diritto al risarcimento dei danni subiti a dipendenza delle inadempienze di quest’ultima.\nAl ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Preliminarmente, per quanto attiene alla lettera 14 maggio 1995 della ditta __________ richiamata nel ricorso, va rilevato che questo scritto, del quale l’istante aveva postulato il 10 maggio 1995 l’assunzione agli atti sulla base dell’art. 192 CPC, non è stato a giusta ragione considerato dal pretore poichè proposto ad istruttoria ultimata, come già si evince dalla precedente comunicazione 25 aprile 1995 del pretore.\nLa chiusura dell’istruttoria, ancor prima che dalla menzionata comunicazione del pretore, risulta peraltro dal verbale di udienza 7 aprile 1995 e più precisamente dall’utilizzazione della locuzione “Il pretore deciderà” a chiusura del medesimo. Sottoscrivendo questo verbale, nononstante non venga indicato espressamente che l’udienza valesse anche quale dibattimento finale, se ne deve dedurre in buona fede che le parti hanno dato atto di non avere ulteriori prove da proporre ma soprattutto di non avere più nulla da dire nel processo.\nDal punto di vista procedurale l’operato del primo giudice è pertanto corretto.\n6. L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza.\nIn conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art. 8 CC).\nNel rispetto di questo principio, il giudice valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep 1989 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8 CC)."}