{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-132_1995-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10638&nX40_KEY=4711556&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c0412dfddfb9448cf67b3230e3732d61"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.10.1995 16.1995.132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:57:19", "Checksum": "1929b40802d0225c4841695a57b93485", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.10.1995 16.1995.132\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale. Spetta invece al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie, con particolare riferimento alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, pag. 171 e segg.), ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8 ed., 1991, pag. 464).\nGià l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che - evidentemente - la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio.\n7. Secondo la ricorrente i comportamenti imputati alla lavoratrice non possono essere tollerati soprattutto poiché avvenuti all’interno di un istituto che ospita persone anziane, quindi bisognose di assistenza e di conforto.\nIl pretore, nel suo esame della fattispecie ne ha considerato l'aspetto riprovevole, ma ha escluso una gravità tale da giustificare il licenziameno in tronco in considerazione della posizione e dell’atteggiamento della dipendente, nemmeno pienamente consapevole di aver violato il regolamento del personale.\nGiudicando queste circostanze il pretore non ha ecceduto nella propria libertà di apprezzamento.\nEgli infatti ha compiuto un esame completo delle circostanze, valutando l'assenza di prove dirette, ma anche le altre contrastanti prove assunte. Ha inoltre contrapposto la vulnerabilità psicologica di molti anziani, ospiti di case di riposo, alla qualifica professionale invero modesta dell'istante. Il pretore ha dedicato appropriata attenzione all'esame delle circostanze, nulla omettendo di essenziale nelle sue considerazioni. Così operando egli ha anzi implicitamente riconosciuto la delicatezza della fattispecie: la sua conclusione secondo cui, malgrado il riprovevole atteggiamento dell'istante, la continuazione del rapporto di lavoro fino al termine di disdetta ordinaria possa essere ragionevolmente pretesa, è forse opinabile, ma non è arbitraria: non contrasta cioè in misura intollerabile con il principio dell'equità.\nLe censure della ricorrente sono pertinenti, ma hanno carattere palesemente appellatorio, mentre il giudizio di cassazione è limitato ai criteri più sopra esposti.\n8. Le pretese salariali della dipendente, ritenuto che il loro ammontare non è stato contestato dalla convenuta, devono esserle riconosciute nella misura richiesta.\n9. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 28 agosto 1995 __________ è respinto.\n2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}