Le censure della ricorrente sono pertinenti, ma hanno carattere palesemente appellatorio, mentre il giudizio di cassazione è limitato ai criteri più sopra esposti. 8. Le pretese salariali della dipendente, ritenuto che il loro ammontare non è stato contestato dalla convenuta, devono esserle riconosciute nella misura richiesta. 9. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 28 agosto 1995 __________ è respinto. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.