Così operando egli ha anzi implicitamente riconosciuto la delicatezza della fattispecie: la sua conclusione secondo cui, malgrado il riprovevole atteggiamento dell'istante, la continuazione del rapporto di lavoro fino al termine di disdetta ordinaria possa essere ragionevolmente pretesa, è forse opinabile, ma non è arbitraria: non contrasta cioè in misura intollerabile con il principio dell'equità. Le censure della ricorrente sono pertinenti, ma hanno carattere palesemente appellatorio, mentre il giudizio di cassazione è limitato ai criteri più sopra esposti.