1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo redecere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. Presupposto è l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, N.2 ad art. 337 CO).