{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-131_1995-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10636&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "90e67f5a477194a2ab151752380cc6fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.10.1995 16.1995.131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:11", "Checksum": "95d1e7ae5e099a2dcee207c6244f5838", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.10.1995 16.1995.131\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n26 ottobre 1995/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 agosto 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 17 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 21 febbraio 1995 da\n|\n|\n__________ rappr. da __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’140.80 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. __________ è stata assunta alle dipendenze della __________ in qualità di addetta alla lavanderia.\nIl rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 24 maggio 1983, si è concluso il 7 aprile 1994 a seguito della notifica da parte della datrice di lavoro della disdetta con effetto immediato del contratto.\n2. Con istanza 21 febbraio 1995 __________ contestando la liceità del licenziamento in tronco notificatole dalla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio quest’ultima al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’140.80 quale corrispettivo del salario di sua spettanza per i mesi di maggio, giugno e luglio 1994 (regolare periodo di disdetta), oltre alla differenza di salario dal 7 sino al 30 aprile 1994.\nLa controparte si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo l’esistenza di motivi gravi atti a giustificare il licenziamento immediato. Trattasi in particolare del fatto per la dipendente di aver cercato di impossessarsi di gioielli appartenenti ad un ospite della Casa per anziani, e di essersi fatta designare unitamente alla collega __________ erede universale in un contratto successorio stipulato tra i coniugi __________ nel frattempo deceduti, ciò che sarebbe contrario al Regolamento interno per il personale delle Case di riposo per anziani che vieta ai dipendenti di chiedere o ricevere doni o altri vantaggi (art. 4 cpv. 4).\n3. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie, ha accolto l’istanza di __________ ritenendo ingiustificato il licenziamento con effetto immediato, in assenza della prova - che competeva alla datrice di lavoro fornire - dell’esistenza di una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO. A mente del primo giudice i motivi addotti dalla datrice di lavoro a giustificazione della rescissione del contratto, seppur gravi in quanto avvenuti ai danni di persone anziane, non assurgono comunque alla gravità richiesta dall’art. 337 CO per giustificare il licenziamento in tronco, e ciò con particolare riferimento alla funzione dell’istante all’interno dell’istituto.\n4. Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e di aver erroneamente applicato il diritto materiale non ritenendo giustificato il licenziamento in tronco della lavoratrice la quale, con il suo comportamento, avrebbe chiaramente abusato della fiducia della datrice di lavoro rendendo impossibile la continuazione del rapporto di lavoro.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n6. In base all’art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo redecere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. Presupposto è l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, N.2 ad art. 337 CO).\nDottrina e giurisprudenza assimilano ad una causa grave legittimante il licenziamento con effetto immediato la grave violazione contrattuale, rispettivamente gli atteggiamenti negligenti di minore importanza purché si manifestino in modo reiterato e nonostante precisi ammonimenti del datore di lavoro (DTF 116 II 150). Determinante è che il fatto invocato a sostegno del licenziamento in tronco abbia causato la rottura del rapporto di fiducia, elemento fondamentale di ogni rapporto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, 1984, n. 191; Rep 1985 130; Decurtins, Die fristlose Entlassung, p. 27)."}