Alla convenuta, che non ha formulato osservazioni al gravame, non vengono riconosciute ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 agosto 1995 __________ è respinto. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria