A titolo abbondanziale si può rilevare che l'istante, se da un lato rimprovera alla dipendente un comportamento di una gravità tale da indurla a ritenere il contratto nullo, d'altro canto non si è neppure avvalsa dell'art. 337 CO che regola il licenziamento in tronco per cause gravi. 7. Alla luce di quanto sopra esposto il gravame, di natura sostanzialmente appellatoria in quanto si limita a fornire una diversa interpretazione delle emergenze processuali più favorevole alla ricorrente senza poter dimostrare l'arbitrio imputato al primo giudice, deve essere respinto. Alla convenuta, che non ha formulato osservazioni al gravame, non vengono riconosciute ripetibili di questa sede.