Ora, il fatto per l'istante di aver assunto la convenuta nonostante la sua parziale, e come visto riconosciuta incapacità lavorativa, non può nuocere a quest'ultima alla quale non può essere rimproverata la violazione di un obbligo di informazione su una circostanza nota ed accettata dalla datrice di lavoro (Rehbinder, OR 320, N. 32). L'istante non può quindi che addebitare a sé stessa il fatto di non aver chiesto maggiori ragguagli circa lo stato di salute della convenuta e il probabile perdurare dell'incapacità lavorativa (Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 1992, N. 10 ad art. 320).