Di fatto, questa parziale incapacità lavorativa della convenuta, indipendentemente dal fatto di sapere se sia iniziata il 6 aprile 1993 come sostiene l'istante o già il primo giorno come argomenta la convenuta, si è protratta perlomeno sino al 10 giugno 1993, data per la quale le è stato notificato il licenziamento. Ora, il fatto per l'istante di aver assunto la convenuta nonostante la sua parziale, e come visto riconosciuta incapacità lavorativa, non può nuocere a quest'ultima alla quale non può essere rimproverata la violazione di un obbligo di informazione su una circostanza nota ed accettata dalla datrice di lavoro (Rehbinder, OR 320, N. 32).