6. Orbene, l'interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dalla ricorrente con il proprio gravame rappresenta semplicemente una diversa versione dei fatti a lei più favorevole, senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita dal primo giudice sia errata o insostenibile. A tal proposito non va dimenticato che non è compito di questa Camera mettere in discussione la valutazione di prove e testimonianze da parte del pretore effettuate secondo il suo libero apprezzamento (art. 90 CPC) soprattutto quando questa valutazione non è contraddetta da alcun atto istruttorio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327 n. 5).