Al contrario, sostiene che già al momento della conclusione del contratto di lavoro l'istante era a conoscenza del fatto che ella si stava sottoponendo a delle cure, e che solo in un secondo tempo sarebbe stata in grado di prestare la propria attività a tempo pieno. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, valutate le risultanze istruttorie, in particolare le deposizioni testimoniali dalle quali ha dedotto che al momento dell’assunzione della convenuta l’istante era al corrente della sua parziale incapacità lavorativa, ha respinto l’istanza non ravvedendo nell’agire della convenuta nessun comportamento contrario alle regole della buona fede.