Rimproverando alla lavoratrice di aver dolosamente sottaciuto al momento della sua assunzione l'esistenza di questa incapacità lavorativa - il cui inizio risale al 28 gennaio 1993 come attesta il certificato medico 21 aprile 1993 (doc. E) trasmesso solo in un secondo tempo alla datrice di lavoro - quest'ultima, con istanza 16 novembre 1993, ha promosso un'azione giudiziaria tendente alla condanna della dipendente alla restituzione di fr. 4’271.90 corrispondente allo stipendio indebitamente percepito dalla lavoratrice durante la sua assenza per malattia.