{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-130_1996-05-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10635&nX40_KEY=4711545&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0d837a2fe5d791620a830a686c75a653"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1995.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.05.1996 16.1995.130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:01:10", "Checksum": "779c19680fecb33a4d3e2b22cd10c4fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.05.1996 16.1995.130\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNella concreta fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale già al momento in cui sono intervenute le trattative che hanno condotto all'assunzione di __________, l'istante era a conoscenza del fatto che quest'ultima era solo parzialmente abile al lavoro a causa di malattia - ciò che esclude che le possa essere addebitato un qualsiasi comportamento doloso - trova il giusto riscontro nelle tavole processuali, in particolare nelle deposizioni testimoniali.\nI testi dott. __________ e dott. __________, che si sono occupati per conto dell'istante dell'assunzione della convenuta, confermano infatti di essere stati a conoscenza del fatto che al momento di iniziare la sua attività presso l'istante la convenuta aveva problemi di salute, tant'è che ella si è presentata con un braccio steccato e che alla sua collega __________ è stata richiesta un'adeguata collaborazione proprio in considerazione del suo stato di salute (cfr. deposizione __________). Essi erano pure a conoscenza del fatto che la neo assunta si stava sottoponendo a un trattamento fisioterapico al termine del quale ella avrebbe iniziato a lavorare a tempo pieno. Di fatto, questa parziale incapacità lavorativa della convenuta, indipendentemente dal fatto di sapere se sia iniziata il 6 aprile 1993 come sostiene l'istante o già il primo giorno come argomenta la convenuta, si è protratta perlomeno sino al 10 giugno 1993, data per la quale le è stato notificato il licenziamento.\nOra, il fatto per l'istante di aver assunto la convenuta nonostante la sua parziale, e come visto riconosciuta incapacità lavorativa, non può nuocere a quest'ultima alla quale non può essere rimproverata la violazione di un obbligo di informazione su una circostanza nota ed accettata dalla datrice di lavoro (Rehbinder, OR 320, N. 32). L'istante non può quindi che addebitare a sé stessa il fatto di non aver chiesto maggiori ragguagli circa lo stato di salute della convenuta e il probabile perdurare dell'incapacità lavorativa (Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 1992, N. 10 ad art. 320).\nD’altra parte, le spiegazioni fornite sulla fattispecie dallo specialista che ha curato e operato __________ (attestato 7 aprile 1994 dott. __________: doc. 2), ne rendono ulteriormente verosimile la versione dei fatti.\nA titolo abbondanziale si può rilevare che l'istante, se da un lato rimprovera alla dipendente un comportamento di una gravità tale da indurla a ritenere il contratto nullo, d'altro canto non si è neppure avvalsa dell'art. 337 CO che regola il licenziamento in tronco per cause gravi.\n7. Alla luce di quanto sopra esposto il gravame, di natura sostanzialmente appellatoria in quanto si limita a fornire una diversa interpretazione delle emergenze processuali più favorevole alla ricorrente senza poter dimostrare l'arbitrio imputato al primo giudice, deve essere respinto.\nAlla convenuta, che non ha formulato osservazioni al gravame, non vengono riconosciute ripetibili di questa sede.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 23 agosto 1995 __________ è respinto.\n2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}