{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-130_1996-05-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10635&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0d837a2fe5d791620a830a686c75a653"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.05.1996 16.1995.130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:03", "Checksum": "222b198520d82fc809d4b2ea289d7189", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.05.1996 16.1995.130\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nla\nsentenza 10 agosto 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella\ncausa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro\npromossa con istanza 17 novembre 1993 nei confronti di\n|\n|\n__________ rappr. dal __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 4’271.90 oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. In data 16 marzo 1993 la società __________ ha assunto alle proprie dipendenze __________ in qualità di laboratorista chimica (doc. D).\nLe condizioni di lavoro prevedevano un impiego a tempo pieno e un salario lordo mensile di fr. 3’650.-.\nIl rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 1° aprile 1993, si é concluso il 10 giugno 1993 a seguito della disdetta notificata dalla datrice di lavoro con lettera 27 maggio 1993 (doc. F), per l'incapacità della dipendente di assicurare lo svolgimento della sua attività lavorativa a tempo pieno così come pattuito, e ciò già a far tempo dal 6 aprile 1993 data dalla quale la dipendente ha lavorato solo al 50% causa malattia.\nRimproverando alla lavoratrice di aver dolosamente sottaciuto al momento della sua assunzione l'esistenza di questa incapacità lavorativa - il cui inizio risale al 28 gennaio 1993 come attesta il certificato medico 21 aprile 1993 (doc. E) trasmesso solo in un secondo tempo alla datrice di lavoro - quest'ultima, con istanza 16 novembre 1993, ha promosso un'azione giudiziaria tendente alla condanna della dipendente alla restituzione di fr. 4’271.90 corrispondente allo stipendio indebitamente percepito dalla lavoratrice durante la sua assenza per malattia.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver indotto l’istante a credere che ella fosse in grado di lavorare al 100 % già al momento della sua assunzione. Al contrario, sostiene che già al momento della conclusione del contratto di lavoro l'istante era a conoscenza del fatto che ella si stava sottoponendo a delle cure, e che solo in un secondo tempo sarebbe stata in grado di prestare la propria attività a tempo pieno.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, valutate le risultanze istruttorie, in particolare le deposizioni testimoniali dalle quali ha dedotto che al momento dell’assunzione della convenuta l’istante era al corrente della sua parziale incapacità lavorativa, ha respinto l’istanza non ravvedendo nell’agire della convenuta nessun comportamento contrario alle regole della buona fede.\n3. Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare le deposizioni del Dott. __________ e Dott. __________, dalle quali emerge che la garanzia di un impegno a tempo pieno era condizione essenziale per l’assunzione della convenuta, la quale ha dolosamente sottaciuto la sua parziale inabilità lavorativa.\nAl ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. A fondamento del proprio gravame la ricorrente invoca l'arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice, con particolare riferimento alle conclusioni che questi ha dedotto dalle deposizioni dei testi dott. __________ e dott. __________ in relazione alla conoscenza o meno da parte sua della parziale incapacità lavorativa della convenuta al momento dell'assun-zione. Mentre il primo giudice ha risposto positivamente a questa questione, secondo l'insorgente una corretta interpretazione di queste testimonianze avrebbe dovuto condurre a un esito diverso, ossia al riconoscimento di un comportamento doloso da parte della convenuta per aver sottaciuto, al momento della conclusione del contratto di lavoro, di non essere pienamente abile al lavoro, circostanza questa indispensabile per la sua assunzione.\n6. Orbene, l'interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dalla ricorrente con il proprio gravame rappresenta semplicemente una diversa versione dei fatti a lei più favorevole, senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita dal primo giudice sia errata o insostenibile.\nA tal proposito non va dimenticato che non è compito di questa Camera mettere in discussione la valutazione di prove e testimonianze da parte del pretore effettuate secondo il suo libero apprezzamento (art. 90 CPC) soprattutto quando questa valutazione non è contraddetta da alcun atto istruttorio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327 n. 5)."}