che il titolo esecutivo deve contenere la somma per la quale l’escusso viene convenuto e le basi di calcolo della stessa (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 132, p. 349; Rep 1975 309), ritenuto che non spetta al giudice del rigetto dar corso a ricerche supplementari su altri documenti estranei alla decisione onde accertare la somma dovuta; che nella concreta fattispecie il calcolo dell’importo posto in esecuzione di fr. 4’080.80 risulta in modo chiaro e facilmente determinabile dall’importo totale dovuto per il biennio 1986/87, pari a fr. 6’183.60, dedotti i versamenti effettuati dall’insorgente (doc.