il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver concluso all’ esistenza di un valido titolo esecutivo, nonostante la decisione di fissazione dei contributi sociali a suo carico non fosse ancora cresciuta in giudicato; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;