{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-12_1995-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10474&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "88eab0c7f681266a3f01b519d6db35e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.05.1995 16.1995.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:27", "Checksum": "6dfd7dc967ba284160107fce97fa1040", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.05.1995 16.1995.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n31 maggio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione 31 dicembre 1994 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 7/27 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 febbraio 1994 da\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto\nche con istanza 28 febbraio 1994 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’ opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’080.80 oltre accessori, importo corrispondente al saldo dei contributi personali dovuti dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987; a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la decisione 22 dicembre 1988 (doc. B);\nche all’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esecutività del titolo essendo pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso contro la decisione alla base della procedura di incasso;\nche con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la regolare intimazione e crescita in giudicato della decisione 22 dicembre 1988 della __________ e alla quale l’escusso non ha interposto valide eccezioni ai sensi dell’art. 81 LEF, ha accolto l’istanza;\nche con il presente tempestivo gravame, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver concluso all’ esistenza di un valido titolo esecutivo, nonostante la decisione di fissazione dei contributi sociali a suo carico non fosse ancora cresciuta in giudicato;\nche al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;\nche giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;\nche secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);\nche nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);\nche quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’ escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;\nche in particolare, l’esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione, sua forza di cosa giudicata;\nche giusta l’art. 97 cpv. 4 LAVS le decisioni delle casse di compensazione relative a pagamenti in denaro e cresciute in giudicato, ossia non impugnate entro il termine di 30 giorni dalla loro notificazione (art. 84 LAVS), sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;\nche controversa nel caso concreto è l’esistenza di un titolo esecutivo, in particolare la crescita in giudicato della decisione 22 dicembre 1988;\nche dalla copiosa documentazione agli atti risulta che la decisione di fissazione dei contributi personali per il biennio 1986/87 del 22 dicembre 1988, impugnata dall’insorgente prima dinanzi all’autorità di ricorso cantonale che ha prolato la sua decisione il 14 marzo 1989 e poi dinanzi a quella federale, è stata definitivamente confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza 17 agosto 1989;\nche anche la decisione 5 aprile 1990 con la quale la __________ ha respinto la richiesta di riduzione dei contributi personali per gli anni 1986/87/88/89 formulata da __________, è stata confermata dal TFA con sentenza 13 dicembre 1990;\nche quindi, per quanto attiene al periodo di calcolo dei contributi che ci occupa, ossia il biennio 1986/87, la decisione della __________ del 22 dicembre 1988 è cresciuta in giudicato;\nche la decisione cui fa riferimento l’insorgente nel proprio gravame contestandone la crescita in giudicato, decisione che peraltro non fa parte dell’incarto di prima sede, non è quella alla base della procedura esecutiva che ci occupa bensì la decisione del 22 aprile 1993 con la quale la __________ ha respinto la richiesta di riduzione dei contributi dovuti per il biennio 1990/91, decisione contro la quale è pendente un ricorso dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni;\nche il titolo esecutivo deve contenere la somma per la quale l’escusso viene convenuto e le basi di calcolo della stessa (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 132, p. 349; Rep 1975 309), ritenuto che non spetta al giudice del rigetto dar corso a ricerche supplementari su altri documenti estranei alla decisione onde accertare la somma dovuta;"}