Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 agosto 1995 __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.- b) spese fr. 50.- fr. 300.- già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 260.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a : - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria