5’400.- tenendo conto di un risparmio del 10% sul prezzo pattuito dalle parti, l’art. 42 cpv. 2 CO permette al giudice di stabilire secondo il suo prudente criterio il danno che non può essere provato. La particolarità del caso di specie permette l’applicazione di questo disposto non potendosi ragionevolmente pretendere dall’istante l’assunzione delle prove necessarie alla quantificazione delle spese effettivamente risparmiate a seguito della mancata occupazione del suo albergo (II CCA 11 luglio 1995 in re F.SA/D.M.A.SA). Inoltre, date le caratteristiche del contratto, non si può escludere la ragionevolezza del riscontro economico cui il primo giudice ha fatto riferimento.