, n. 338). La dottrina fa riferimento a questa fattispecie nell’ambito della riservazione di camere d’albergo, tuttavia un giudizio come il presente non può essere cassato per la mancanza di questa valutazione, tanto più considerato che l’eventualità dello scarso innevamento non era imprevedibile, in particolare a dipendenza della quota relativamente bassa della stazione invernale e che l’associazione sportiva convenuta non è stata in grado di provare l’impossibilità di svolgere comunque il previsto corso di sci, ciò che avrebbe rappresentato un elemento oggettivo importante nella valutazione prospettata. È vero che la neve -nelle date previste- era scarsa (cfr.