esistono motivi gravi quali presupposti della norma, quando le circostanze sono talmente mutate da parte di chi vuol disdire il contratto -senza sua colpa e imprevedibilmente- che la continuazione del rapporto non appare più sostenibile secondo criteri di buona fede (Schweizerisches Mietrecht, Comm. SVIT, art. 266g CO, n. 13). L’esistenza di questo presupposto dev’essere oggettiva e non corrispondere a supposizioni di insostenibilità soggettiva della parte (Higi P., Comm. di Zurigo, 1995, art. 266g CO, n. 31).