Obblighi dell’ospite sono essenzialmente due: l’uso conforme dei locali occupati e il pagamento del prezzo, fissato in modo diverso a seconda dei casi e degli usi locali (idem, n. 330). A dipendenza della componente che accomuna il contratto in esame alla locazione, la dottrina prevede l’applicazione analogica dell’art. 266g CO per la fattispecie della disdetta straordinaria del contratto: esistono motivi gravi quali presupposti della norma, quando le circostanze sono talmente mutate da parte di chi vuol disdire il contratto -senza sua colpa e imprevedibilmente- che la continuazione del rapporto non appare più sostenibile secondo criteri di buona fede (Schweizerisches Mietrecht, Comm.