3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Il contratto d’albergo (“Gastaufnahmevertrag”) è un contratto innominato che dà diritto all’ospite di occupare, dietro pagamento, per un tempo determinato, uno o più locali ammobiliati, eventualmente godendo di determinati servizi (pulizia, ristorazione, ecc.; Schluep W., Einleitung vor Art. 184 ff. OR, in Comm. di Basilea, vol. I, p. 939). Esso non corrisponde a un rapporto di locazione puro e semplice, a dipendenza della durata per lo più breve della permanenza dell’ospite nei locali pattuiti (idem, n. 324). Obblighi dell’ospite sono essenzialmente due: