Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, con particolare riferimento alle norme sulla locazione, e arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per non aver considerato l’insufficiente e comprovato innevamento delle piste di sci, condizione essenziale per il perfezionamento del contratto. Con osservazioni 8 settembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.