Con il querelato giudizio il pretore, dopo aver qualificato il contratto concluso tra le parti quale contratto innominato misto, ha ritenuto applicabili alla disdetta controversa le norme sulla locazione, in particolare l’art. 266g CO. Non intravedendo nell’insufficiente innevamento delle piste di sci un motivo grave ai sensi di questo disposto - trattandosi piuttosto di un’aspettativa delusa - il primo giudice ha ritenuto ingiustificata la disdetta. Egli ha nondimeno ridotto la pretesa dell’istante a complessivi fr. 5’400.-, deducendo dall’importo fatto valere quanto presumibilmente risparmiato per la mancata occupazione dell’albergo. Da questa somma sono stati dedotti anche fr.