{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-129_1996-09-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10633&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f74e66130f215f584298716b6946f5ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.09.1996 16.1995.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:40", "Checksum": "da183199c751ce580a14b971a5c615d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.09.1996 16.1995.129\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 agosto 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv__________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 5 luglio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 2 maggio 1994 da\n|\n|\n__________ |\ncon la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 5’000.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 4’400.- oltre accessori,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Il 6 agosto 1988 lo __________ ha riservato il “Massenlager” del __________ per il periodo dal 5 all’11 febbraio 1989, poiché intenzionato ad organizzare in quella località un corso di sci per 80 giovani (doc. A e C).\nIl costo previsto per l’occupazione dell’albergo era di fr. 6’000.- di cui fr. 1’000.- sono stati versati a titolo di caparra.\nCon scritto 24 gennaio 1989 le __________ comunicava la sua intenzione di annullare la prenotazione in caso di insufficiente innevamento delle piste, annullamento che è stato effettivamente confermato il 2 febbraio 1989.\nCon istanza 2 maggio 1994 __________ - proprietario dell’albergo - contestata la legittimità della disdetta, ha convenuto in giudizio lo __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’000.- a saldo di quanto pattuito per l’occupazione del suo albergo. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver concluso un contratto condizionato alla presenza di un sufficiente innevamento delle piste di sci della regione di __________, circostanza questa che doveva essere nota all’istante e che di fatto non si è verificata, da qui l’inefficacia del contratto.\n2. Con il querelato giudizio il pretore, dopo aver qualificato il contratto concluso tra le parti quale contratto innominato misto, ha ritenuto applicabili alla disdetta controversa le norme sulla locazione, in particolare l’art. 266g CO. Non intravedendo nell’insufficiente innevamento delle piste di sci un motivo grave ai sensi di questo disposto - trattandosi piuttosto di un’aspettativa delusa - il primo giudice ha ritenuto ingiustificata la disdetta. Egli ha nondimeno ridotto la pretesa dell’istante a complessivi fr. 5’400.-, deducendo dall’importo fatto valere quanto presumibilmente risparmiato per la mancata occupazione dell’albergo. Da questa somma sono stati dedotti anche fr. 1’000.--, pari alla caparra cui lo __________ ha rinunciato spontaneamente.\n3. Con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento\nsulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, con particolare riferimento alle norme sulla locazione, e arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per non aver considerato l’insufficiente e comprovato innevamento delle piste di sci, condizione essenziale per il perfezionamento del contratto.\nCon osservazioni 8 settembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Il contratto d’albergo (“Gastaufnahmevertrag”) è un contratto innominato che dà diritto all’ospite di occupare, dietro pagamento, per un tempo determinato, uno o più locali ammobiliati, eventualmente godendo di determinati servizi (pulizia, ristorazione, ecc.; Schluep W., Einleitung vor Art. 184 ff. OR, in Comm. di Basilea, vol. I, p. 939). Esso non corrisponde a un rapporto di locazione puro e semplice, a dipendenza della durata per lo più breve della permanenza dell’ospite nei locali pattuiti (idem, n. 324). Obblighi dell’ospite sono essenzialmente due: l’uso conforme dei locali occupati e il pagamento del prezzo, fissato in modo diverso a seconda dei casi e degli usi locali (idem, n. 330)."}