Il ricorso per cassazione 26 maggio 1995 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 27 giugno 1995 del Segretario assessore dell Pretura di Mendrisio-sud è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio. 2. La tassa di giustizia in fr. 140.- e le spese, da anticipare dall’istante, devono essere poste a carico del convenuto che rifonderà all’istante fr. 250.- a titolo di ripetibili. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.